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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico
totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla
Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a
cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, sono aumentate
dalla data medesima nella misura del 30 per cento, entro i limiti di
aumento annuo minimo di lire 9000 e massimo di lire 90.000 per le
pensioni dirette, minimo di lire 6.500 e massimo di lire 60.000, per
le pensioni indirette e di riversibilita'. L'importo annuo lordo
della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a
lire 100.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito a, carico di due o piu' dei
detti istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma e'
dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.