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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera a) dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n.
2395, e' sostituita dalla seguente:
a) per gli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza:
tenente............................................... anni 4
capitano.............................................. " 10
maggiore.............................................. " 16
tenente colonnello.................................... " 21
colonnello............................................ " 21
generale di brigata, e gradi corrispondenti........... " 28
generale di divisione e gradi corrispondenti.......... " 30
La lettera b) dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n.
2395, e' sostituita dalla seguente:
b) per gli ufficiali della, Marina. militare e delle Capitanerie
di porto:
sottotenente di vascello e gradi corrispondenti....... anni 4
tenente di vascello e gradi corrispondenti............ " 8
capitano di corvetta e gradi corrispondenti........... " 13
capitano di fregata, e gradi corrispondenti........... " 19
capitani di vascello e gradi corrispondenti........... " 19
contrammiraglio e gradi corrispondenti................ " 25
ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti........ " 27
per gli ufficiali dell'Aeronautica militare:
tenente............................................... anni 4
capitano.............................................. " 8
maggiore.............................................. " 13
tenente colonnello.................................... " 19
colonnello............................................ " 19
generale di brigata aerea e gradi corrispondenti...... " 25
generale di divisione aerea, e gradi corrispondenti... " 26
Il penultimo comma dell'art. 156 e' abrogato per la parte
concernente gli ufficiali dell'Aeronautica, militare.