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La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni previste dall'articolo unico del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 656, per la presentazione alle
Amministrazioni competenti delle istanze aderenti al pagamento dei
debiti scaduti si applicano anche per il periodo dall'11 dicembre
1948 al 31 dicembre 1949.
Non sono tenuti a, presentare le istanze coloro che abbiano gia'
chiesto alle Amministrazioni competenti la liquidazione dei loro
crediti.