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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' elevato da L. 5000 a L. 100.000 l'importo stabilito dall'art. 7
del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella
legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la sottoscrizione mediante
croce-segno delle cambiali agrarie.
Restano invariate le condizioni e le modalita' previste dalla
predetta disposizione di legge.