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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle merci ammesse allo importazione temporanea per essere
lavorate, giusta la tabella 1, annessa al regio decreto-legge 18
dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.
473, sono aggiunte le seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----