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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o
retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile
1949, n. 149, e' corrisposto un acconto una tantum sui futuri
miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o
della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla, data
di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di
carovita, ed ogni altra, indennita' o assegno, comunque denominati ed
ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio,
paga o retribuzione.
L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato,
per eccesso, a lire mille.