Legge Ordinaria n. 922 del 30/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1949)
Concessione di un acconto ai dipendenti statali sui futuri miglioramenti economici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  il  cui  trattamento economico per stipendio, paga o
retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile
1949,  n.  149,  e'  corrisposto  un  acconto  una  tantum sui futuri
miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o
della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla, data
di  pubblicazione  della  presente  legge,  esclusi  l'indennita'  di
carovita, ed ogni altra, indennita' o assegno, comunque denominati ed
ancorche'  utili  a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio,
paga o retribuzione.
  L'importo  dell'acconto  di cui al precedente comma va arrotondato,
per eccesso, a lire mille.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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