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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di
imposte indirette sugli affari, gia' prorogati al 31 dicembre 1949
col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre
1947, n. 1464, sono, ulteriormente prorogati, alle stesse condizioni
ivi richiamate, rispettivamente al 31 dicembre 1950 e al 31 dicembre
1951.
Alle stesse date e con le stesse condizioni sono altresi' prorogati
i termini di decadenza e di prescrizione, che vengono a scadere dopo
il 31 dicembre 1949.