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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto
condizionato di tre anni delle pene inflitte o da infliggere per
qualsiasi reato, esclusi quelli previsti da leggi finanziarie. Di
altrettanto, sono diminuite le pene superiori. Sono altresi'
condonate le pene pecuniarie fino a lire 300.000.
Nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno
usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione
delle pene detentive non potra' essere superiore ad un anno.
Il condono e' ridotto a due anni nei confronti di chi ha riportato
o riporta condanna a pena detentiva, inferiore a cinque anni.
Sono esclusi dal beneficio coloro che, alla data del 15 dicembre
1949, abbiano riportato una o piu' condanne per delitto non colposo
ad una pena, detentiva superiore nel complesso ad anni tre.
Tuttavia non si tiene conto, nel computo dei precedenti penali,
delle condanne per reati estinti per precedenti amnistie o per
decorso, alla data di cui sopra.
Del termine della sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'art. 167 del Codice penale e di quelle per le quali sia
intervenuta la riabilitazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI