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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I presidi, i direttori e i professori degli Istituti e delle Scuole
d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e
artistica e delle scuole e dei corsi secondari di avviamento
professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio
decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a
decorrere dal 1 ottobre 1948, sono mantenuti in servizio per l'anno
scolastico 1948-49, a loro domanda, e purche' siano riconosciuti
idonei a prestare opera proficua alla scuola.
Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno, e alle
stesse condizioni, coloro che furono trattenuti negli anni scolastici
decorsi, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1948 abbiano
compiuto il 70° anno di eta'. Sono convalidati gli atti
dell'Amministrazione con i quali l'anzidetto personale venne
trattenuto in servizio nell'anno scolastico 1947-48.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI