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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 120.000.000 di cui:
a) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal
terremoto verificatosi il 3-10 novembre 1948 nelle province di
Grosseto e Siena;
b) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal
terremoto verificatosi il 3-10 dicembre 1948 nelle province di Rieti
e Terni;
c) Lire 20.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal
terremoto verificatosi il 3 febbraio 1949 in provincia di Udine.
Con le dette somme da iscriversi in appositi capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio 1948-49, si provvedera' nei Comuni che saranno
determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto col Ministro per il tesoro:
a) all'esecuzione di lavori di puntellamento, demolizione e
sgombero;
b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;
c) alla riparazione di case di abitazione di proprieta' privata,
con le modalita' indicate nell'ultimo n. 1010;
d) alla concessione di sussidi in ragione del 50 per cento della
spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento,
decorazione e abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico,
delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche', di edifici
destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli
indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio
1947, n. 649;
e) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e
rustici di proprieta' privata, limitatamente alle opere
indispensabili ai fini dell'abitabilita'.
Alla spesa autorizzata col presente, articolo si fa, fronte per
lire 70.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento
effettuato nel capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici per lo esercizio 1948-49 in base al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 846 e per lire 50.000.000 con le
maggiori entrate previste dal quinto provvedimento di variazione al
bilancio per l'esercizio 1948-49 (legge 8 luglio 1949, n. 421).