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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, e 6,
secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.
In deroga alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27
maggio 1946, n. 436, e' autorizzata la destinazione dei saldi attivi
di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di
anzianita' e di quiescenza del personale dipendente che le societa' e
gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in
conformita' all'art. 2429 del Codice civile.