Legge Ordinaria n. 940 del 24/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1949, n. 299)
Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  aliquote  dell'imposta, di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  filati delle fibre tessili naturali ed
artificiali  stabilite  con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 - per il
periodo  4  gennaio 1949-3 gennaio 1950 - continueranno ad applicarsi
anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle
lettere  p)  e  q)  del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge
come segue:
    p) piu' di 210.000 fino a 244.000 metri, L. 1.700;
    q) piu' di 244.000 metri, L. 2.200;
e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue:
  Per  ogni  chilogrammo  di  filato  di  lana  (vergine,  cascame  o
rigenerata)  o  di  lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita'
superiore  al  5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non,
misurante:
    a) fino a 4.000 metri, L. 28;
    b)  piu' di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille
metri;
    c) piu' di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri.
  Per  ogni  chilogrammo  di  filato  di  lana,  agli  effetti  della
liquidazione  dell'imposta,  le  frazioni  superiori  a  500 metri si
arrotondano a 1000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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