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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno
1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in
dipendenza, della vendita, dei seguenti prodotti:
frumento, granoturco e segala;
farine e semole di frumento, granoturco e segala;
paste alimentari confezionate col solo impiego di farine e semole
di frumento e segala.
Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione
dall'estero dei detti prodotti.