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La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Aggio per gli esattori.
Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla
integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle
imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18
giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.
Dallo stesso anno e' abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art.
15 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.