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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Coloro che, ammessi ai benefici accordati dalla, legge 8 marzo
1949, n. 75, siano incorsi nella decadenza prevista dal 1° comma
dell'art. 13 per la mancata presentazione della copia autentica del
contratto di commessa regolarmente registrato, possono proporre,
entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una
istanza, motivata al Ministro per la marina mercantile per la
rimessione in termini.
Il Ministro, qualora ritenga giustificata l'istanza sentito il
parere del Comitato di cui all'art. 3 della detta legge integrato a
tale scopo da, due rappresentanti dei datori di lavoro e da, due
rappresentanti dei prestatori di opera nominati dal Ministro stesso,
assegna ai committenti un nuovo termine entro cui il contratto, ove
non sia stato nel frattempo presentato, dovra' essere prodotto, ed un
termine entro cui la costruzione dovra' essere iniziata.
I nuovi termini non possono essere superiori rispettivamente a mesi
3 e a mesi 6 a decorrere dalla data, del provvedimento ministeriale.