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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono abrogati i contratti collettivi di lavoro stipulati in data 15
giugno 1940 fra la cessata Confederazione degli industriali e le
cessate Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dei lavoratori
del commercio e dei lavoratori dell'agricoltura concernenti il
trattamento degli operai dipendenti da aziende industriali richiamati
alle armi per esigenze di carattere eccezionale e la istituzione
della a "Cassa per il trattamento degli operai dell'industria
richiamati alle armi" nonche' i contratti collettivi di lavoro
stipulati fra le stesse Confederazioni in data 15 gennaio 1941 per la
corresponsione della gratifica natalizia agli operai medesimi e tutte
le altre norme integrative o modificative dei contratti predetti.