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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303,
concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi
1924 e successive, chiamati alle armi per servizio di leva, sono
estese ai lavoratori delle classi anteriori al 1921, che, avendo
dovuto interrompe i corsi allievi ufficiali di complemento o non
avendo potuto compiere il servizio di prima nomina in dipendenza
degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, siano o siano
stati, in data successiva a quella, di liberazione delle singole
Province, chiamati alle armi per completare i corsi predetti o per
compiere il servizio di:
prima nomina e che, in conseguenza e di detta chiamata alle armi,
siano incorsi o possano incorrere nella risoluzione del rapporto di
lavoro.