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La, Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'anno 1950, l'assegno supplementare di contingenza, previsto
dall'art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322, a favore dei titolari
di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti,
liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e'
corrisposto nella stessa misura stabilita dall'art. 2 della legge
predetta per i pensionati di cui alla lettera b) del predetto
articolo e nella misura di lire 1100 mensili per i pensionati di cui
alla lettera a) dello articolo stesso.
Della corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma si
tiene conto nella, determinazione degli oneri gravanti sul Fondo di
solidarieta' sociale, agli effetti dell'art. 4 del decreto
legislativo 29 luglio 1947, n. 659.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23, dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
GRASSI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI