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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle
modalita' di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata
per l'anno 1949 ed estesa, ai contributi dovuti per lo stesso anno
con la legge 14 maggio 1949, n. 268, e' prorogata per l'anno 1950 ed
estesa ai contributi dell'anno medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI