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La, Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione
involontaria, che usufruiscano della indennita' di disoccupazione
anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24
dicembre e' corrisposto, oltre all'indennita' relativa al periodo
predetto, uno speciale assegno, di ammontare pali o sei giorni di
indennita' e dell'assegno integrativo di cui agli articoli 34 e 35
della legge 29 aprile 1949 n. 264, con le eventuali maggiorazioni per
i familiari, esclusa la indennita' di caropane.