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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge
12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n.
264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari
relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle
gestioni appaltate delle imposte di consumo, e' istituito, per la
durata di otto anni, un contributo straordinario nella misura del
2,37 per cento delle retribuzioni del personale predetto, a copertura
dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative relative
agli anni 1945, 1946, 1947 degli iscritti al Fondo di previdenza ai
sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n.
1863.
Il contributo straordinario predetto e' a carico dei datori di
lavoro ed e' destinato, per l'1,34 per cento, agli scopi previsti
dalla lettera, a) dell'art. 22 del citato regolamento e, per l'1,03
per cento, agli scopi previsti dalla lettera b) dello stesso
articolo.
Per il pagamento del contributo straordinario si applicano le norme
relative al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12
maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.