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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 gennaio
1949, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 1950.
Le tabelle allegate A e B alla detta legge sono sostituite con le
tabelle A e B allegate alla presente legge.