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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore
cinematografico:
a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione
cinematografica nazionale;
b) accerta la nazionalita' dei film;
c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi
cinematografici con l'estero;
d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il
miglioramento e lo sviluppo, della produzione cinematografica
nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia, ed
all'estero;
e) esercita la vigilanza, sugli Enti, sulle attivita' e sulle
manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse
pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;
f) esercita la vigilanza, governativa sui film nei limiti delle
disposizioni vigenti;
g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.