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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'art. 1 del
decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al
31 dicembre 1954.