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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee
telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci
portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e
degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella
misura di cui alla tabella annessa alla presente legge.