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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le spese relative alla sistemazione e gestione di alloggi
alberghieri, a cura della Associazione italiana Alberghi per la
Gioventu' (A.I.A.G.), ed alla organizzazione della stessa, e'
autorizzato un contributo di L. 3.000.000 da iscrivere, per L.
2.000.000, nel bilancio del Ministero del tesoro - rubrica Presidenza
del Consiglio dei Ministri - per l'esercizio finanziario 1948-49, e
per L. 1.000.000, nel bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, per l'esercizio medesimo.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma viene
destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate
accertate con il 9° provvedimento di variazione al bilancio per
l'esercizio 1948-49.