Legge Ordinaria n. 966 del 15/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1950)
Sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 10? delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  e' autorizzata ad
indire  un  concorso interno, per titoli ed accertamento di idoneita'
professionale,  a  posti di grado 10° del ramo uffici, tra agenti del
ramo  esecutivo di grado inferiore al 10° che siano muniti, alla data
di   pubblicazione   della  presente  legge,  di  licenza  di  scuola
secondaria  inferiore  e  che si trovino distaccati agli uffici, e vi
abbiano   disimpegnato   soddisfacentemente   mansioni  di  carattere
amministrativo  o  tecnico amministrativo per un periodo continuativo
di  almeno  un  anno,  con  300  giornate di effettiva presenza al 31
dicembre 1948.
  Allo stesso concorso saranno inoltre ammessi:
    a)  gli  agenti  di  cui al precedente comma che, nel quadriennio
1946-49,  siano  stati  restituiti  agli  impianti di provenienza per
ragioni di servizio;
    b)  gli  agenti  del  personale  subalterno  degli  uffici che si
trovino  nelle  stesse  condizioni  degli  agenti  di cui al presente
articolo nei riguardi dell'utilizzazione e del titolo di studio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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