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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad
indire un concorso interno, per titoli ed accertamento di idoneita'
professionale, a posti di grado 10° del ramo uffici, tra agenti del
ramo esecutivo di grado inferiore al 10° che siano muniti, alla data
di pubblicazione della presente legge, di licenza di scuola
secondaria inferiore e che si trovino distaccati agli uffici, e vi
abbiano disimpegnato soddisfacentemente mansioni di carattere
amministrativo o tecnico amministrativo per un periodo continuativo
di almeno un anno, con 300 giornate di effettiva presenza al 31
dicembre 1948.
Allo stesso concorso saranno inoltre ammessi:
a) gli agenti di cui al precedente comma che, nel quadriennio
1946-49, siano stati restituiti agli impianti di provenienza per
ragioni di servizio;
b) gli agenti del personale subalterno degli uffici che si
trovino nelle stesse condizioni degli agenti di cui al presente
articolo nei riguardi dell'utilizzazione e del titolo di studio.