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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la costruzione del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San
Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro-lucane, prevista dall'art. 5
della convenzione 10 luglio 1926, n. 1450, e' autorizzata la spesa di
L. 600.000.000 in aggiunta a quella di L. 500.000.000 autorizzata con
l'art. 5 del decreto legislativo 29 novembre 1946, n. 457 ed alla
somma di L. 430.000.000 stanziata nel capitolo 51-quinquies dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per
l'esercizio finanziario 1947-48, in base al riparto della spesa
autorizzata con l'art. 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n.
121.