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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti,
mediante concorso per titoli ed esami:
a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato
muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di
servizio di gruppo A qualificato "ottimo";
b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianita' di
iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi
professionali;
c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso
della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando
di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato "ottimo",
ivi compreso, per non piu' di due anni, il servizio da essi
eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni
statali".
Art. 12. - E' sostituito dal seguente:
"Ai concorsi per il grado di aiuto referendario gia' banditi alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n.
589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore
alla data del decreto medesimo.
Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio,
ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in
vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data
medesima".