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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali
dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o
superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado
militare rivestito, e' valido agli effetti dei periodi di comando
prescritti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli
articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini
dell'avanzamento.
Agli stessi effetti e' altresi' valido il servizio prestato dai
sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con
mansioni equiparate o superiori al grado vero presso comandi di
reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della
guerra di liberazione.