Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la difesa puo', con motivato decreto, consentire
l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei
quali societa' aventi i requisiti previsti dall'art. 751 del Codice
della navigazione e dal decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88,
abbiano la effettiva disponibilita', ancorche' non ne siano
proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel
certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in
aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756 del predetto Codice, il
titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione viene
effettuata.
Per gli aeromobili di cui al comma precedente resta fermo il
disposto dell'art. 752 del Codice della navigazione, e gli obblighi
che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, dello
stesso Codice pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulle
predette societa'.