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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'art. 1 del decreto
legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio
prescritti, e al personale non di ruolo contemplato nell'art. 3 dello
stesso decreto legislativo, che fosse in possesso dei requisiti
previsti dallo stesso art. 3 alla data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo, saranno conferiti, con l'osservanza delle
norme del suddetto decreto, oltre i posti disponibili alla data della
sia entrata in vigore, anche quelli che si renderanno disponibili per
revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 26 febbraio 1950.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo,
quarto e quinto dell'art. 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio
1948, n. 61.