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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 18 (comma quinto), 20 (comma secondo), 23, 26 (comma
secondo) e 28 (commi primo e secondo) del testo unico dei
provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13
novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile
1925, n. 473, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 18 (comma quinto). - La patente e' valida, per un anno,
soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di L.
120.000 per ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non
inferiore a L. 60.000 di rendita in titoli dello Stato che verra'
fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle
operazioni".
"Art. 20 (comma secondo). - Le licenze consolari di cui al comma
precedente sono sottoposte alla tassa di L. 2 per ogni tonnellata di
stazza netta".
"Art. 23. - Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero
degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di
rappresentanti sara' sottoposta al pagamento di una tassa di L. 1000
da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di
rappresentanza".
"Art. 268 (comma secondo). - E' stabilita a carico dei vettori e
dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma
dell'art. 20, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai
porti transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente
ai tre quarti di quella stabilita dal precedente comma.
"La tassa di cui al comma precedente e' accertata dagli ispettori
di frontiera per gli italiani all'estero del primo porto nazionale di
approdo del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati,
controllato dall'ispettore predetto con il concorso del commissario
governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.
"Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'art. 185
del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10
luglio 1901, n. 375, l'ispettore di frontiera puo' prendere visione
dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterra'
opportuni per il controllo di sua competenza.
"La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata, alla Sezione
di tesoreria entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di
versamento emesso dall'ispettore.
"Nei casi di ritardo decorrono, a carico dei vettori, dei capitani
di piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigrazione,
gli interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del
Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera".
"Art. 28 (commi primo e secondo). - L'imbarco degli immigranti
dovra' dal vettore effettuarsi nei porti d'imbarco indicati nella
prima parte dell'art. 5.
"E' vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di
emigranti in porti esteri, che non siano di la' dell'oceano, ed e'
pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non
italiano. In entrambi i casi si puo' fare eccezione al divieto, con
permesso speciale dato dal Ministero degli affari esteri
nell'interesse degli emigranti.
"Nel caso che il Ministero degli affari esteri, a norma del
precedente comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra,
ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa autorizzazione sara'
subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte
dell'art. 26 che e' a carico del vettore o degli enti che siano
all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di
emigranti diretti a porti transoceanici".