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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli
articoli 1 e 2 della legge 1 agosto 1949, n. 453, sono prorogate per
ogni effetto al 30 giugno 1950.