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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
"Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere
contratto dai Comuni e dalle Province se gli interessi di esso,
aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura
precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in
bilancio per il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al
quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto
consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al
mutuo".
Il terzo comma dello stesso art. 300 del testo unico di cui sopra
e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI