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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il pagamento delle retribuzioni al personale civile non di
ruolo e' data facolta' alle Amministrazioni dello Stato di
provvedervi, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni, a
mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a lire
20.000.000, sempre che non sia possibile la emissione di mandati
diretti e di ruoli di spese fisse.