Legge Ordinaria n. 1000 del 30/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1950)
Facolta' di provvedere al pagamento delle retribuzioni per alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  pagamento  delle  retribuzioni  al personale civile non di
ruolo   e'   data   facolta'  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di
provvedervi,  in  deroga  all'art.  56,  penultimo  comma,  del regio
decreto  18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni, a
mezzo  aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a lire
20.000.000,  sempre  che  non  sia  possibile la emissione di mandati
diretti e di ruoli di spese fisse.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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