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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale
19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge
29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31
dicembre 1952.