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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le guardie scelte di pubblica sicurezza con almeno 15 anni di
effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata
capacita', diligenza e buona condotta e non abbiano riportato
nell'ultimo triennio punizioni di rigore o rimprovero solenne,
possono conseguire la promozione a vice-brigadiere per anzianita' e
merito.
Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a
prescindere dal relativo limite di eta', in seguito all'esito
favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non puo'
superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di
vice-brigadiere.
La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI