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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni
di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, e le tramvie
a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n.
1447, gia' modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337,
18 ottobre 1934, n. 1868, e con decreto legislativo luogotenenziale 1
aprile 1946, n. 427, e' sostituito come segue:
"Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il
corrispettivo di lire 6 per i pacchi di peso fino a 10 kg.; di lire 7
per i pacchi di peso superiore a 10 kg. fino a kg. 15; di lire 8 per
i pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg. 20, senza pregiudizio
delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle
poste".