Legge Ordinaria n. 101 del 20/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1950 , n. 75)
Variazioni del compenso dovuto alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione, per il trasporto dei pacchi postali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma dell'art. 132 del testo unico delle disposizioni
di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, e le tramvie
a  trazione  meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n.
1447,  gia'  modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337,
18 ottobre 1934, n. 1868, e con decreto legislativo luogotenenziale 1
aprile 1946, n. 427, e' sostituito come segue:
  "Lo  stesso  obbligo  avranno  per  i  pacchi  postali, mediante il
corrispettivo di lire 6 per i pacchi di peso fino a 10 kg.; di lire 7
per  i pacchi di peso superiore a 10 kg. fino a kg. 15; di lire 8 per
i  pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg. 20, senza pregiudizio
delle  speciali  convenzioni  esistenti  con  l'Amministrazione delle
poste".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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