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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il completamento della ferrovia Bari-Barletta, previsto
dall'art. 8 dell'atto 24 novembre 1947, approvato con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n.
1642, e' autorizzata la spesa di 2.400 milioni di lire ripartita come
appresso:
un miliardo per l'esercizio finanziario 1950-1951;
800 milioni per l'esercizio finanziario 1951-1952;
600 milioni per l'esercizio finanziario 1952-1953.
Per l'esecuzione dei lavori per detto completamento, cui
provvedera' la concessionaria Societa' ferrotramviaria italiana
secondo i progetti esecutivi da approvarsi dal Ministero dei
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, lo
stesso Ministero dei trasporti, entro i limiti della spesa come sopra
autorizzata, d'intesa col Ministro per il tesoro, potra' anticipare
alla Societa' la somma occorrente anzidetta con le modalita' gia'
stabilite, per precedenti lavori, con gli articoli 5, 6 e 7 dell'atto
nel comma precedente indicato.