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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai produttori di citrato di calcio della campagna 1947-48, i quali
ne facciano domanda alla Camera agrumaria per la Sicilia e la
Calabria, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso un
contributo da determinarsi come al successivo art. 3.
L'accertamento che il citrato di calcio per il quale e' richiesto
il contributo e' stato prodotto nella campagna 1947-48 e' fatto dalla
Camera agrumaria, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge. L'accertamento della Camera agrumaria
e' definitivo.