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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili
elencati nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta
generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 2 per cento
dell'entrata imponibile.
La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei
detti prodotti.