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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, che proroga al 31
dicembre 1950 le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo,
pensione e locanda, rimane in vigore fino al 30 aprile 1951.