Legge Ordinaria n. 1022 del 16/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1950 (suppl. ord.) e rettifiche 13-12-1951 e 22-02-1952)
Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono approvate le allegate convenzioni stipulate, in rappresentanza
del  Governo,  dal  Ministro  per le finanze con i rappresentanti dei
seguenti Istituti: Banco di Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena,
Istituto  di  credito  delle Casse di risparmio italiane, Istituto di
San  Paolo  di  Torino,  Cassa di risparmio delle Province Lombarde e
Banca popolare di Milano e Istituto federale delle Casse di risparmio
delle Venezie, addi' 26 aprile 1950, con le quali viene affidato agli
Istituti  stessi  il  servizio di distribuzione dei valori bollati ai
rivenditori secondari del Lazio, Toscana ed Umbria, Emilia e Romagna,
Liguria, Piemonte, Lombardia e Venezie.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 dicembre 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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