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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono approvate le allegate convenzioni stipulate, in rappresentanza
del Governo, dal Ministro per le finanze con i rappresentanti dei
seguenti Istituti: Banco di Santo Spirito, Monte dei Paschi di Siena,
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituto di
San Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Province Lombarde e
Banca popolare di Milano e Istituto federale delle Casse di risparmio
delle Venezie, addi' 26 aprile 1950, con le quali viene affidato agli
Istituti stessi il servizio di distribuzione dei valori bollati ai
rivenditori secondari del Lazio, Toscana ed Umbria, Emilia e Romagna,
Liguria, Piemonte, Lombardia e Venezie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
VANONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI