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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il
Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra
loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e
successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n.
261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonche' dell'art. 19 della legge 2
luglio 1949, n. 408.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI