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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari
occorrenti per la costruzione di in nuovi impianti delle aziende
elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il
rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente
esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle
limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e
provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a
contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare
il credito a medio e lungo termine.
A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i Comuni sono
autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni
di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica
municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato
in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla
Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale, ai
sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2573.
Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal
direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda municipalizzata e
controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal
sindaco del Comune.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
- SCELBA - PELLA -
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI