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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da
quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta,
per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni,
anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la
indennita' di missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio
1947, n. 7, e successive modificazioni.
La indennita' e' corrisposta nella misura massima per I primi sei
mesi ed e' ridotta alla meta' per i sei mesi successivi.
La indennita' cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede
in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione.