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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313,
convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, e quelle del decreto
luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sono abrogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI