Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
588, e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale
carabinieri viene effettuata:
a) nella misura della meta' dei posti disponibili, mediante
concorso per titoli e per esami fra i civili;
b) nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante
concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi soggetti
a ferma o a rafferma;
c) nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante
concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri
soggetti a ferma o a rafferma nonche' fra gli allievi carabinieri che
non abbiano superato il 28° anno di eta' e siano in possesso della
licenza di scuole medie inferiori.
I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla
lettera a) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno
destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere b) e c) in
ragione proporzionale.
I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla
lettera b) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno
destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c\ e viceversa.
I provenienti dai civili dovranno:
possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie
inferiori;
aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di eta'. Per
coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di eta' e'
elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro
che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono
essere stati discriminati;
essere celibi o vedovi senza prole;
possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di
idoneita' morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di
sezione;
essere di statura non inferiore a metri 1,70;
avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;
avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che
possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti
le facolta' mentali.
I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla
lettera c), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali
con le stesse modalita' stabilite negli articoli 2 e 3 del presente
decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera a).
Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo
le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del
corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Quelli che per non conseguita idoneita' al grado di vicebrigadiere
o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualita' di
allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive
legioni di provenienza".