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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga all'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e
successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di
credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio
delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici e'
portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI